Giustificazione delle prescrizioni relative ai vari tipi di diagnostica per immagini

Sono un associato di diagnostica per immagini e vi parlerò oggi della radioprotezione. I riferimenti al decreto legge 101 del 2020 vogliono il rapporto attuale tra radioprotezione ed etica.

La disciplina della radioprotezione appartiene a titolo pieno all'universo delle Scienze etiche applicate. Rappresenta di fatto un vero paradigma storico ed è un metodo di formalizzazione della sicurezza, della protezione dell'individuo, del lavoratore. Il rischio da radiazioni appartiene, infatti, all'universo dei rischi tecnologici, e le risposte cercate dalla radioprotezione si distinguono dalle altre per un approccio formale, organico, e potremmo dire filosofico, e quindi è etico rispetto ai criteri adottati da altre discipline.

A cosa si riferisce il decreto legge 101 del 2020? Di fatto rappresenta un passo avanti, il riferimento alla precedente legislazione senza dimenticare di fatto le proprie radici sostituisce definitivamente un precedente decreto legge, il 187 del 2000, del quale, tuttavia, ritiene e trattiene aspetti importanti. Ma le modifiche o, meglio, rettifiche, aggiungono alla legge un chiaro connotato etico che citeremo nel corso della nostra conversazione precedentemente di fatto non espresso. Inoltre, richiama la radice della direttiva del 2013, la 59 erogata dall'eurodatom e quindi con un'applicazione ad ampio spettro in ambito europeo.

Qual è la premessa… le norme fondamentali di sicurezza contro pericoli generici e specifici derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti il decreto legge disciplina pertanto sia le esposizioni mediche che le esposizioni professionali ed infine quelle della popolazione.

Cosa c'è di nuovo in questo decreto legge? C'è la giustificazione nei programmi di screening, vedremo più in dettaglio il concetto di giustificazione. C'è una informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell'esposizione. Ci sono le responsabilità relative alla ottimizzazione del processo del flusso di lavoro. C'è una definizione di ruoli e responsabilità delle varie figure professionali coinvolte ed in particolare di quella dello specialista in fisica medica. C'è un riferimento preciso a qualità e sicurezza delle attrezzature, sistema di registrazione delle dosi somministrate al paziente. L'obbligo definitivo di inserire delle informazioni relative all'esposizione radiologica e medico nucleare all'interno della referto stilato dalla medico radiologo o dal medico nucleare. La regolamentazione della esposizione di persone nell'ambito di procedure a scopo non medico benché condotte con attrezzature medico radiologiche. Infine, un obbligo per le nuove apparecchiature sia di radiologia interventistica quanto di tomografia computerizzata impiantate alla data di entrata in vigore della normativa di essere muniti di sistemi di download swatching, cioè sistemi di ottimizzazione della dose e dispositivi utili alla valutazione della dose al paziente.

Strutturalmente, abbiamo diversi punti: un campo di applicazione e di principi generali di radioprotezione; abbiamo delle definizioni dell'argomento; un riferimento preciso a autorità competenti e relative funzioni di vigilanza. La definizione delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e radiazione ambientale; un riferimento alla lavorazione mineraria; al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di sostanze radioattive; particolari disposizioni per sorgenti sigillate ad alta attività. Importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di sostanze radioattive; particolari disposizioni per sorgenti sigillate ad alta attività e per sorgenti orfane; il riferimento obbligatorio ad impianti; la sicurezza di impianti nucleari ed impianti di gestione delle scorie, quindi del combustibile esaurito; i rifiuti radioattivi; riferimenti circa l'esposizione dei lavoratori; l'esposizione della popolazione; l'esposizione dei medici; la preparazione e risposta ad eventuali emergenze; particolari situazioni di esposizione esistenti; un relativo apparato sanzionatorio per l'eventuale violazione delle norme; disposizioni transitorie e finali; e ben 35 allegati di giustificazione.

Questi concetti, nello specifico il titolo tredicesimo, fa un riferimento alle esposizioni del personale medico, e questo riferimento è relativo filosoficamente possiamo dire, ma soprattutto eticamente all'applicazione dei principi fondamentali di radioprotezione che sono relativi al principio di giustificazione ovvero una corretta definizione del rapporto beneficio verso il danno derivante dall'esposizione e della ottimizzazione della dose somministrata al paziente secondo il criterio alara, e cioè eslow es Rising Lee a chip la minor dose efficace per ottenere il risultato diagnostico ovvero terapeutico.

Come vedremo nelle procedure di radiologia interventistica, l'ampio spettro di articoli che andremo a circostanziare in questa relazione sono i seguenti, compresi dal 156 al 171. Muoviamoci sull’ambito applicativo della norma relativo all'articolo 156, che fa riferimento a diagnosi o trattamento medico, e con riferimenti sia alla parte diagnostica che alla parte interventionale. Un riferimento a sorveglianza sanitaria, a programmi di screening sanitario oggi molto diffusi, alla partecipazione di individui asintomatici o volontari nell'ambito di programmi di ricerca medica o biomedicale.

E infine, ha procedure a scopo non medico, quindi non curativo, condotte con attrezzature medico-radiologiche e riferimento ivi assolto da un accertamento preventivo dei requisiti di idoneità fisica al lavoro, pratica comune della medicina del lavoro a tecniche diagnostiche relative a procedure medico-legali o assicurative, tra le quali la determinazione dell'età ossea per un preciso riferimento sulla minore età, ovviamente, e all'identificazione di oggetti occultati all'interno del corpo.

Ambito di applicazione: il contenuto corrisponde pienamente al 187 del 2000, differendo esclusivamente sulla definizione di procedure a scopo non medico, condotte con attrezzature medico-radiologiche, cioè finalizzate all'uso su pazienti, il luogo a quella relativa all'esposizione medico-legale. Nell'articolo 157 identifichiamo l'applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche. Il primo punto, con assoluta sicurezza, è che è fatto divieto alla esposizione non giustificata. Ergo, le esposizioni mediche, cioè finalizzate ad uso medico su paziente, devono mostrare di essere efficaci mediante un'opportuna valutazione dei vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi, compresi benefici per la salute della persona e della collettività, versus un danno che l'esposizione stessa potrebbe creare. Tenendo conto di che cosa di tecniche alternative disponibili che si propongono lo stesso obiettivo. Ma che non comportino l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Questo testo è estratto dal nostro video-corso Fad sullla Radioprotezione, ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto dalla video lezione del Prof. Guglielmo Manenti

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